Con ordinanza pubblicata su G.U. n.34/2020 la Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale (est. Santalucia) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 bis, comma 1, e 58 ter della legge n.354 del 1975, e dell’art.2 del decreto legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n.203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.
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di Michele Passione